Contributi per la maternità fuori dal rapporto di lavoro


di Paolo Ferri

  I periodi di maternità intervenuti prima o dopo un rapporto di lavoro possono essere utili ai fini del diritto e della misura della pensione. In presenza di determinate condizioni, infatti, le lavoratrici madri hanno la facoltà di chiedere il riconoscimento dei contributi figurativi per la durata corrispondente al congedo di maternità anche in relazione a nascite che si siano verificate al di fuori del rapporto lavorativo.  Tale facoltà è riconosciuta alle lavoratrici dipendenti iscritte all’Inps, all’Inpdap o a un fondo sostitutivo (Fondo elettrici, telefonici, Volo, Enpals ecc.) e, in casi parti  colari, può essere riconosciuta anche al padre.

  Per ottenere l’accredito dei contributi è necessario:

·         non essere già pensionati alla data del 27 aprile del 2001, salvo che si tratti di soggetti titolari di  assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità;

·         Essere in possesso, all’atto della domanda, di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente. 

Per il perfezionamento di quest’ultimo requisito sono utili tutti i contributi accreditati per attività lavorativa dipendente, compreso il lavoro domestico, e i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche in assenza di effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita ecc.). Dal 1˚ maggio 2010 sono utili anche i periodi di lavoro dipendente svolti nell’ambito dell’Unione europea. Pertanto, il requisito dei 5 anni può essere perfezionato anche con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in uno Stato dell’Ue, nonché in Svizzera e nei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia). Deve comunque essere garantito il minimo di 52 settimane di contribuzione in Italia, richiesto dalla normativa comunitaria per l’accesso alla totalizzazione dei contributi.

 In presenza dei requisiti richiesti vengono accreditate 22 settimane di contribuzione, pari alla durata del periodo corrispondente al congedo di maternità (due mesi prima e tre dopo il parto). I soggetti in possesso dei medesi mi requisiti possono chiedere anche il riconoscimento dei periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa), mediante riscatto, sino a un massimo di 5 anni complessivi. Per i termini e la durata del periodo corrispondente al congedo parentale vale la normativa vigente al momento in cui si è verificata la maternità.

23.200euro
il costo “a mamma” di una maternità in un’azienda con oltre 300 dipendenti

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Famiglia Cristiana, 4 novembre 2012, pag. 48



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