di Paolo Ferri
I periodi di maternità
intervenuti prima o dopo un rapporto di lavoro possono essere utili ai fini del
diritto e della misura della pensione. In presenza di determinate condizioni,
infatti, le lavoratrici madri hanno la facoltà di chiedere il riconoscimento
dei contributi figurativi per la durata corrispondente al congedo di maternità anche in relazione a nascite che si siano
verificate al di fuori del rapporto lavorativo. Tale facoltà è riconosciuta
alle lavoratrici dipendenti iscritte all’Inps, all’Inpdap o a un fondo
sostitutivo (Fondo elettrici, telefonici, Volo, Enpals ecc.) e, in casi
parti colari, può essere riconosciuta anche al padre.
Per ottenere l’accredito dei contributi è
necessario:
·
non essere già pensionati alla data del 27
aprile del 2001, salvo che si tratti di soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione
di invalidità;
· Essere in possesso, all’atto della domanda,
di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.
Per il perfezionamento di
quest’ultimo requisito sono utili tutti i contributi accreditati per attività
lavorativa dipendente, compreso il lavoro domestico, e i periodi durante i
quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei
contributi anche in assenza di effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia
retribuita ecc.). Dal 1˚ maggio 2010
sono utili anche i periodi di lavoro dipendente svolti nell’ambito dell’Unione
europea. Pertanto, il requisito dei 5 anni può essere perfezionato anche
con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in uno Stato dell’Ue,
nonché in Svizzera e nei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia). Deve
comunque essere garantito il minimo di 52 settimane di contribuzione in Italia,
richiesto dalla normativa comunitaria per l’accesso alla totalizzazione dei
contributi.
In presenza dei requisiti richiesti vengono
accreditate 22 settimane di contribuzione, pari alla durata del
periodo corrispondente al congedo di maternità (due mesi prima e tre dopo il
parto). I soggetti in possesso dei medesi mi requisiti possono chiedere anche
il riconoscimento dei periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa),
mediante riscatto, sino a un massimo di 5 anni complessivi. Per i termini e la
durata del periodo corrispondente al congedo parentale vale la normativa
vigente al momento in cui si è verificata la maternità.
23.200euro
il
costo “a mamma” di una maternità in un’azienda con oltre 300 dipendenti
FAMIGLIA
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Famiglia Cristiana, 4
novembre 2012, pag. 48
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