Mamma & mamma


E il bambino?

Tommaso Scandroglio

  La Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo il 3 ottobre dovrà esaminare il caso di una donna austriaca che si è vista vietare dal proprio Paese l’adozione del figlio della sua compagna. Le due lamentano la violazione del rispetto della vita privata (art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e la discriminazione a motivo della propria omosessualità (art. 14). Le ricorrenti richiamano la normativa austriaca la quale, in certe condizioni, concede a un uomo che andasse a convivere con la madre biologica del bambino di chiederne l’adozione e quindi di sostituirsi giuridicamente al padre biologico, ma solo nel caso in cui questo decidesse di fare un passo indietro. La richiesta di adozione però appare manifestamente infondata. 

Infatti sul padre biologico ricade il dovere di educare il figlio, e questi non ha nessun diritto di farsi da parte (Convenzione sui diritti del bambino, art. 5, e Convenzione europea dei bambini nati fuori dal matrimonio, art. 6). L’affidamento è concesso solo quando risponde al miglior interesse del figlio e se il padre si dimostra incapace di rivestire il ruolo di educatore. Inoltre il principio cardine dell’adozione è il prioritario interesse del figlio (art. 1 Convenzione de L’Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; art 21
della Convenzione sui diritti del bambino): il quale figlio ha tutto il diritto di avere una madre e un padre come gli altri bambini.

Avvenire, 27 settembre 2012, pag, 349

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