E il
bambino?
Tommaso Scandroglio
La Grande Chambre della Corte europea dei
diritti dell’uomo il 3 ottobre dovrà esaminare il caso di una donna austriaca
che si è vista vietare dal proprio Paese l’adozione del figlio della sua
compagna. Le due lamentano la violazione del rispetto della vita privata (art.
8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e la discriminazione a motivo
della propria omosessualità (art. 14). Le ricorrenti richiamano la normativa
austriaca la quale, in certe condizioni, concede a un uomo che andasse a
convivere con la madre biologica del bambino di chiederne l’adozione e quindi
di sostituirsi giuridicamente al padre biologico, ma solo nel caso in cui
questo decidesse di fare un passo indietro. La richiesta di adozione però
appare manifestamente infondata.
Infatti sul padre biologico ricade il dovere
di educare il figlio, e questi non ha nessun diritto di farsi da parte
(Convenzione sui diritti del bambino, art. 5, e Convenzione europea dei bambini
nati fuori dal matrimonio, art. 6). L’affidamento è concesso solo quando
risponde al miglior interesse del figlio e se il padre si dimostra incapace di
rivestire il ruolo di educatore. Inoltre il principio cardine dell’adozione è
il prioritario interesse del figlio (art. 1 Convenzione de L’Aia sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
art 21
della Convenzione sui diritti del bambino): il quale figlio ha tutto il
diritto di avere una madre e un padre come gli altri bambini.
Avvenire, 27 settembre 2012,
pag, 349
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