Il Comitato nazionale per la
bioetica ribadisce il divieto di imporre comportamenti «contrari alla
coscienza»
di Pier Luigi Fornari
I a sfida posta dalle nuove
frontiere della scienza e della biomedicina allo Stato costituzionale e
pluralista è raccolto da un documento del Comitato nazionale per la bioetica
sull’obiezione di coscienza diffuso ieri. Il documento, come è stato già
precisato dal vicepresidente del Cnb Lorenzo D’Avack, «è stato esaminato da un
punto di vista generale» senza limitarsi a campi in cui sono già in vigore
leggi, come quelle sull’aborto o sulla procreazione medicalmente assistita. Il
testo è stato approvato praticamente all’unanimità, con un solo voto contrario,
quello di Carlo Flamigni, che però si è astenuto sulle conclusioni. «Si tratta
di evitare – afferma tra l’altro il documento redatto da un gruppo di lavoro
coordinato da Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all’Università
Cattolica – di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi
esercita una professione». Nelle conclusioni si afferma che l’obiezione di
coscienza in bioetica «è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti
inviolabili dell’uomo». Nel sottolineare che essa «va esercitata in modo sostenibile»,
si ribadisce che è «un diritto della persona e un’istituzione democratica
necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della
tutela dei diritti inviolabili». Il parere evidenzia peraltro che quando si
riferisce a un’attività professionale, essa «concorre a impedire una
definizione autoritaria» data per legge delle «finalità proprie» di quella
attività. «La tutela dell’obiezione per la sua stessa sostenibilità
nell’ordinamento giuridico – si aggiunge – non deve limitare né rendere più
gravoso l’esercizio dei diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli
di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza sociale». Il Cnb raccomanda
che la legge preveda «misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi,
eventualmente individuando un responsabile degli stessi». L’esercizio di questo
diritto fondamentale deve essere disciplinato in modo tale «da non discriminare
né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o sugli
altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco gratificanti».
Allo scopo si chiede «la predisposizione di un’organizzazione delle mansioni e
del
reclutamento», che «può prevedere forme di mobilità del personale e di
reclutamento differenziato, in modo da equilibrare sulla base dei dati
disponibili il numero degli obiettori e dei non obiettori». Si indica anche la
strada anche di controlli «a posteriori» per accertare che l’obiettore non
svolga attività incompatibili con la sua scelta dichiarata. Sono da evitare però
processi alle intenzioni a priori che mortificano la sua libertà. Il parere
insomma evidenzia in ogni modo l’«esigenza di rispetto dei principi di legalità
e di certezza del diritto», e dei diritti spettanti ai cittadini. Nella parte
riservata all’analisi morale si chiarisce che l’obiezione non si basa su una
mera opinione soggettiva, ma su di un valore «rincoscibile e comunicabile». Da
un punto di vista giuridico essa viene distinta nettamente da qualsiasi forma
di "sabotaggio" di leggi in vigore, ma anche dalla disobbedienza
civile e dalla resistenza al potere. Su un piano più generale si osserva che
tale istituto segna «una profonda revisione» della cultura giuridica avvenuta
dopo Auschwitz. Nel caso della difesa della vita o della salute il valore richiamato
dal medico obiettore rappresenta in effetti una diversa interpretazione del
valore protetto dalla Costituzione rispetto a quanto avviene nella legge
approvata a maggioranza. La legittimità della obiezione testimonia quindi che
il diritto costituzionale più aggiornato «accetta uno spazio critico nei
confronti delle decisioni della maggioranza», proprio perché i principi
richiamati sono presenti nella stessa Carta fondamentale dello Stato.
L’obiezione di coscienza assume, inoltre, un peculiare rilievo «quando è
invocata da un soggetto nell’esercizio di un’attività professionale», come
risulta dai codici deontologici. In quello dei medici si afferma che
l’esercizio della professione è fondato «sulla libertà e sull’indipendenza»,
«diritto inalienabile del medico», che qualora gli «vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento
clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per
la salute della persona assistita». Principi richiamati nel giuramento
professionale. Il parere esamina anche il fenomeno del continuo spostamento dei
terreni di applicazione dell’etica, osservando che l’agire del medico
regredisce dal trattamento chirurgico alla prescrizione del farmaco, o nel caso
del farmacista alla somministrazione di esso. Questione che non riguarda solo i
farmaci abortivi, tema già trattato dal Cnb, ma anche quelli letali illeciti in
Italia, ma ammessi in altri Paesi. La complessità della questione secondo il
Comitato suggerisce l’intervento degli ordini professionali per definire coloro
che sono legittimati a esercitare l’obiezione. Ma considerando anche i casi in
cui tale diritto non è riconosciuto, il parere osserva che «finché
l’ordinamento ha la forza di ammettere l’obiezione mantiene un certo
equilibrio; quando invece non è riconosciuta o gli obiettori vengono
discriminati la legalità si riveste nuovamente del carattere autoritario», come
Creonte nell’Antigone di Sofocle.
Nell’esercizio
di attività professionali come quella medica la decisione di obiettare
«concorre a impedire una definizione autoritaria» della legge
il
giurista
«Decisivo
mettere
al sicuro una scelta così importante dal voto di maggioranze mutevoli No allo
Stato etico»
Avvenire, 31 luglio 2012,
pag, 3
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